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Oneri di urbanizzazione

Di seguito vengono indicati gli oneri di urbanizzazione I e II

Si intende, infine, specificare:

  • di non operare aumenti per gli interventi ricadente in zona urbanistica A “Nuclei di interesse storico, artistico ed ambientale” al fine di incentivarne il recupero e per i quali vengono confermati gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria approvati con deliberazione di Giunta Comunale n° 135 del 30.11.2004;
  • di ridurre gli oneri di urbanizzazione in relazione agli interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, come a seguire:
    • per edifici in classe climatica A+ (<=14 kW/mq): riduzione  del 20%;
    • per edifici in classe climatica A (<=29 kW/mq): riduzione  del 15%;
    • per edifici in classe climatica B (<=58 kW/mq): riduzione  del 10%;

La riduzione opera mediante la restituzione degli oneri previa richiesta a seguito della presentazione della richiesta di certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. allegando la prescritta Certificazione Energetica  abilitato degli edifici debitamente firmata da tecnico e relativi allegati.

  • alcune precisazioni al fine di definire i casi  particolari e di eliminare i possibili dubbi interpretativi circa le modalità di calcolo degli oneri:
    • gli oneri per le attività diverse dal residenziale ove non è prevista la realizzazione di volumi/superficie  quali, ai fini meramente esemplificativi, i depositi a cielo aperto, i depositi per esposizione e vendita di prodotti, i campeggi, la pratica sportiva, gli impianti di lavaggio, si calcolano sulla superficie di intervento ridotti del 70%;
    • che gli oneri da corrispondere per la realizzazione di piscine ad uso privato sono pari agli oneri di urbanizzazione primaria per la residenza;
    • la costruzione di strutture accessorie nelle zone A1 di cui all’ art. 30 delle N.T.A. - P.R. del P.G.T. è soggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.
    • la definizione di S.l.p. per l’applicazione degli oneri è quella definita all’art. 4 delle N.T.A. - D.P.  del P.G.T. senza escludere logge e porticati, scale comuni, soppalchi, arredi fissi e sottotetti accessibili anche con h < ml. 1.80

Data iniziale di pubblicazione: 06/07/2020

Ultimo aggiornamento: 22/03/2023